Italian Court dismisses appeal as generic fact reiteration lacking legitimate legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Patriarch Adriano Patriarcha inadmissible. The court found that all five grounds of the appeal were repetitive and generic, merely re-reading facts without offering a legitimate legal critique. Consequently, the appeal was rejected as an improper act of appeal rather than a valid request for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: Appeals that merely restate facts without raising legitimate legal criticisms are inadmissible as generic and manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIARCA ADRIANO nato a MOSCUFO il 27/10/1954 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato a viso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Adriano Patriarca; considerato che i cinque motivi di ricorso, tutti incentrati sull'affermazione di responsabilità ed improntati alla rivalutazione della situazione di fatto, senza proporre alcuna reale critica di legittimità, sono ripetitivi, e pertanto generici, delle doglianze proposte nel corso del giudizio di merito; ritenuto, che per le modalità redazionali, il ricorso si configura nel suo complesso, come un atto di appello, diretto a riproporre in questa sede, letture alternative del fatto, senza elevarsi alla formulazione di una critica di legittimità; pertanto, che i motivi sono generici e comunque manifestamente infondati, rendendo perciò il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsiglier