Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Elvis Hylviu inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested the lower court's application of Article 73 of the DPR 309/90 regarding group use, but the court found the argument merely repetitive of previously rejected points. Consequently, the appeal was dismissed because it failed to provide a specific, critical analysis of the factual and legal reasoning used by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 D.P.R. 309/1990; An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without offering a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HYLVIU ELVIS nato il 17/01/1975 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Elvis Hylviu; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 73, D.P.R. 309/90 (con particolare riferimento alla nozione di uso di gruppo), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante i reati di cui ai capi di imputazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co siglier