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Ordinanza — n. 14908/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive merit arguments and insufficient motivation critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14908/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's decision lacked logical motivation, but the Court found these arguments merely repetitive of previous proceedings and failed to offer substantive legal critiques. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted a merit-based challenge rather than a valid question of law, violating procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based solely on repetitive merit arguments or generic criticisms of motivation without specific legal grounds are inadmissible as they exceed the scope of the Supreme Court's jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repetitive arguments lack of motivation merit vs legality procedural preclusion court costs fine civil appeal dismissal rettificazione di confine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CENTURIONE MIRIANO nato il 20/02/1953 nel procedimento a carico di: DI FRANCESCO MANUEL nato a GUARDIAGRELE il 12/03/1992 DI FRANCESCO MIRKO nato a GUARDIAGRELE il 26/04/1989 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato a viso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Miriano Centurione e la memoria inviata dalla parte civile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce omessa, illogica e contraddittoria motivazione è reiterativo degli argomenti già addotti nei gradi precedenti, ma non è consentito in questa sede in quanto, lungi dal formulare critiche di legittimità, si limita a proporre letture alternative delle vicende per cui vi è il processo, senza considerare che è preclusa alla Cassazione la (terza) di sovrapporre i propri giudizi a quelli dei giudici di merito, quando essi siano trasposti in motivazione adeguate e congrue, nonchè immuni dai vizi di legittimità indicati nell'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; osservato ulteriormente che la deduzione cumulativa e promiscua (come avviene nel caso di specie) di vizi motivazionali, invece assolutamente differenti, è per sé indice di genericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di merito della doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi (ex multis, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il