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Ordinanza — n. 14907/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14907/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHICCHERA LUCA nato a ANCONA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Luca SchicAra; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione sulla decisione di diniego della sostituzione della pena detentiva, non è consentito poiché in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); evidenziato che a pg. 4 della sentenza impugnata, la Corte ha formulato un congruo ed adeguato giudizio sul punto, assolvendo così al proprio onere motivazionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14907/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); evidenziato che a pg. 4 della sentenza impugnata, la Corte ha formulato un congruo ed adeguato giudizio sul punto, assolvendo così al proprio onere motivazionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHICCHERA LUCA nato a ANCONA il 24/05/1985 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luca SchicAra; considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce un vizio di motivazione sulla decisione di diniego della sostituzione della pena detentiva, non è consentito poiché in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01); evidenziato che a pg. 4 della sentenza impugnata, la Corte ha formulato un congruo ed adeguato giudizio sul punto, assolvendo così al proprio onere motivazionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Cnsiglier