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Ordinanza — n. 14905/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific appeal grounds and reproducible criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Cherubini inadmissible and ordered him to pay costs. The first ground was rejected as it merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts. The second ground was deemed inadmissible because it addressed a legal issue that was never the subject of the appeal itself. Consequently, the court ruled that the appeal must be dismissed without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds that are reproducible of arguments already examined by the lower courts or if it raises issues not previously raised in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproducible criticism lack of specific grounds procedural dismissal costs award attenuazione della pena gravità della pena grave limitazione del diritto costituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERUBINI ANTONIO nato a AVEZZANO il 12/06/1961 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Cherubini; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per travisamento delle prove in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione contestato, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 62 comma quarto cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C ns