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Ordinanza — n. 14901/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14901/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Judge Franco Giudice inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a theft conviction, alleging issues with intent, reclassification under Article 712 of the Penal Code, and sentencing circumstances. The court rejected these claims because the four grounds were repetitive and generic, lacking the specific legal reasoning required to challenge the lower court's detailed motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and repetitive, failing to demonstrate specific contradictions or logical flaws in the lower court's adequate and correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded repetitive grounds lack of specific arguments procedural costs generalized legal reasoning penal code reclassification norme edilizie comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e, cod. proc. pen.
3; valutato che tutti i menzionati passaggi motivazionali sono congrui, adeguati, corretti in punto di diritto, e scevri da carenze motivazionali che possano integrare contraddittorietà o manifesta illogicità, nei termini di cui all'art. 606 lett.
art. 712 cod. pen
2 e 3; - sulla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., la Corte fornisce giustificazione a pg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUDICE FRANCO nato a SCICLI il 20/08/1972 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; )

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Giudice; considerato che i quattro motivi di ricorso sono ripetitivi e pertanto generici, a fronte di una motivazione sintetica ma esaustiva sui vari punti affrontati: - sul dolo da ricettazione, la Corte motiva a pg. 2 e 3; - sulla riqualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., la Corte fornisce giustificazione a pg. 3; - così pure, sul regime circostanziale del fatto (attenuante ex art. 62 n. 4 e 62 bis, nonché sul fatto di ricettazione di minore gravità), la Corte adeguatamente giustifica la propria decisione a pg. 3; valutato che tutti i menzionati passaggi motivazionali sono congrui, adeguati, corretti in punto di diritto, e scevri da carenze motivazionali che possano integrare contraddittorietà o manifesta illogicità, nei termini di cui all'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C n