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Ordinanza — n. 14899/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for citing already reviewed arguments without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Pierluigi Guglielmini's appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Guglielmini argued the lower court's reasoning was illogical and its assessment of the victim's statements and multiple crimes erroneous. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds cited are merely reproductions of arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique court of cassation procedural dismissal costruzioni non autorizzate permesso di demolizione idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINI PIERLUIGI nato a TORINO il 21/06/1956 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pierluigi Guglielmini; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della motivazione e l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, così come il secondo, che riguarda la pluralità o l'unicità dei reati commessi con i successivi, indebiti, prelievi, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile, atteso che le conclusioni da questa rese non hanno fornito alcun concreto contributo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsigli