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Ordinanza — n. 14898/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic appeal for violation of criminal law regarding tax fraud due to lack of specific facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14898/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ilaria Marsiglia inadmissible and ordered her to pay costs. The sole ground of appeal contested a violation of criminal law concerning tax fraud but was deemed entirely generic and lacking in supporting legal or factual arguments. Consequently, the court rejected the request without substantive review, ruling that the appeal failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack the necessary legal and factual elements to support the claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax fraud Corte di Cassazione lack of facts muro di sostegno assicurazione contro i danni provocati dall'acqua vigilanza sulle fondazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 493 ter cod. pen
Letto il ricorso di Ilaria Marsiglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 493 ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIO ILARIA nato a ALESSANDRIA il 24/07/1977 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ilaria Marsiglia; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione della legge penale in relazione alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 493 ter cod. pen., è del tutto generico, quasi apparente, in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Coiìsiglier Es