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Ordinanza — n. 14897/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being repetitive and outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14897/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gianfranco Alfredo Di Bella inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued the lower court's criminal judgment lacked sufficient evidence to prove guilt beyond reasonable doubt, but the court found this claim repetitive. The court ruled that such grievances merely request a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review and lacks specific criticism of the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; repetitive grievances requesting re-evaluation of evidence are inadmissible as they fall outside the scope of cassation review.

Parole chiave

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cassation review scope repetitive grievances evidence re-evaluation specific criticism requirement inadmissible appeal sfratto da locali commerciali zona di pericolo difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA GIANFRANCO ALFREDO nato a MILANO il 07/01/1976 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianfranco Alfredo Di Bella; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'insufficienza degli elementi probatori fondanti il giudizio di penale responsabilità del prevenuto oltre ogni ragionevole dubbio, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsigl