Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Hakim Boumarouane inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to acquit him on grounds of mental incapacity, but the court found his arguments generic and repetitive of reasons already rejected by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the lack of specific new grounds rendered the appeal incompatible with Article 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely repeat arguments already discussed and rejected by the court of second instance, lacking any specific new correlation to the contested decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUMAROUANE HAKIM nato il 17/11/1994 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ) / /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hakim Boumarouane; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione del prevenuto dal reato ascrittogli in quanto commesso in condizioni di incapacità di intendere e volere, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla ritenuta capacità dell'imputato al momento del fatto); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsi