Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and inadmissible sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Davide Sanna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's insufficient evidence and sentencing under Articles 99 and 62 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the first argument merely repeated previously analyzed points without new criticism, while the second was inadmissible as it concerned punitive treatment rather than substantive law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined by the lower courts without specific new criticism, or if it raises issues regarding the severity of punishment which fall outside the scope of admissible legal challenges.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA DAVIDE nato a ROMA il 23/11/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Sanna; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'insufficienza del compendio probatorio fondante il giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 62 bis cod. pen. (in regime di prevalenza), sono inammissibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il onsi