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Ordinanza — n. 14894/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of merit regarding proportionality of criminal sentence calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14894/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Aziz Kadushi inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant alleged a lack of reasoning and erroneous application of criminal law regarding the sentence calculation, but the court found the lower court's detailed empirical approach to be logical and proportional. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging manifestly unfounded grounds regarding the proportionality of a criminal sentence calculation must be declared inadmissible if the lower court's reasoning is logical and adequately addresses the complex facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility proportionality of sentence manifestly unfounded grounds lack of reasoning appeal Corte di Cassazione revoca del permesso di dimora allontanamento in diritto degli stranieri visti, asilo, immigrazione, ecc

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KADUSHI AZIZ nato il 06/09/1980 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Aziz Kadushi; considerato che il motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, pur a fronte di una motivazione esistente e particolarmente articolata, che ha fornito una soluzione empirica per il calcolo della pena alla luce della complessa descrizione dei reati, spalmati nel tempo, a cadenza regolare; quanto alla violazione della legge penale, il calcolo proposto nella motivazione giunge ad una determinazione proporzionalistica che non viola la norma e che non è nemmeno illogica e tanto meno manifestamente illogica, vizio di motivazione peraltro nemmeno evocato nel ricorso; rilevato, pertanto, che il motivo è manifestamente infondato ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C sì deciso in Roma, il 18/02/2025 Il Co sigli