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Ordinanza — n. 14893/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific appeal grounds and irrelevant sentencing complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14893/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Thiaby Ndiaye inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's decision on substantive criminal law grounds, including violations of articles 648 and 474 of the Penal Code, but the Court found these arguments merely reproducible of previously rejected criticisms. Furthermore, complaints regarding sentencing and leniency were deemed inadmissible because they did not constitute specific grounds of appeal in the second instance. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary procedural foundation to be examined on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the appellate court without providing a specific and distinct legal critique, or if it raises issues not properly raised as grounds of appeal in the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds reproducible arguments sentencing complaints procedural defect court costs second instance review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
pen.); che la doglianza relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 131 bis cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); che la doglianza relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art.
art. 131 bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); che la doglianza relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE THIABY nato il 13/05/1961 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Thiaby Ndiaye; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 474 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 62 n. 4 e 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); che la doglianza relativa alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non è deducibile in sede di legittimità, esponendo una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il