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Ordinanza — n. 14892/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal or factual support regarding sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Alfonso Catalano inadmissible due to its generic nature. The appellant argued for a violation of law and motivational defects concerning Article 81 of the Penal Code, but the court found his deductions abstract and devoid of supporting legal or factual reasons. Consequently, the court ruled that the lower court's sentencing reasoning was sufficient and logical, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely generic, presenting abstract deductions without the legal or factual grounds necessary to support the request.

Parole chiave

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generic appeal grounds sentencing increases Article 81 Penal Code inadmissible appeal motivational defect costruzioni non autorizzate modifica della licenza edilizia idoneità all'edificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 81 c.p.
Letto il ricorso di Marco Alfonso Catalano; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 81 cpv cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO MARCO ALFONSO nato a BARI il 03/01/1991 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Alfonso Catalano; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 81 cpv cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione inerente al trattamento punitivo sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata sui distinti e congrui aumenti operati per la continuazione); considerato inoltre che, trattandosi di aumenti inferiori al medio edittale, la motivazione, per orientamento giurisprudenziale costante, può essere effettuata mediante formule generali, quali quelle adottate, che fanno riferimento ad elementi equitativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 Il C nsi