Cassation dismisses appeal regarding robbery mitigation as lower court's factual assessment is not reviewable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Palin and Geromin inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued for a reduction in punishment under Article 62 of the Penal Code based on the low value of stolen goods. The court rejected this, stating that assessing the harmful effects on the victim is a matter for the trial judge and cannot be re-evaluated on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, first paragraph, no. 4 of the Penal Code; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual circumstances or the harmful effects on the victim regarding statutory mitigation, as such assessments are reserved to the judge of merit and are not subject to review for lack of logical-legal vices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALIN SAMUELA nato a VENEZIA il 01/11/1977 GEROMIN DEBORAH nato a VENEZIA il 22/11/1980 avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Samuela Palin e Deborah Geromin; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., oltre a non essere consentito in questa sede, è anche manifestamente infondato; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. in relazione al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico ma, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia e tale valutazione, trattandosi di accertamento riservato al giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 - 01; Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Ingenito, Rv. 275922 - 01; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 - 01; Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 13 - 16); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis