Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding aggravated recidivism under Article 99 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marco Livon inadmissible due to a lack of concrete specificity in challenging the exclusion of an aggravating circumstance. The appellant argued against the recognition of reiterated recidivism, but the court found the lower court's reasoning based on specific prior convictions and the temporal gap between crimes to be sound and justified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court's assessment of reiterated recidivism as an aggravating factor cannot rely solely on the gravity of facts or the time span; it must concretely examine whether prior criminal conduct indicates a persistent tendency to offend that influenced the current crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIVON MARCO nato a VENEZIA il 29/07/1985 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Marco Livon; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche manifestamente infondato; che, invero, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato che in sentenza, ai fini di giustificare la recidiva, si fa riferimento a recenti condanne ed in effetti tanto risulta dal certificato penale, laddove si evidenziano reati commessi in relazione a fatti successivi al 2018 ed, in particolare, il 17 settembre del 2019, passati in giudicato nello stesso anno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 gen