Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to apply most favorable law principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Gianni Battilocchi inadmissible, absorbing all arguments into this procedural ruling. The court found that the appellant failed to account for established case law regarding the application of the most favorable law principles when assessing prescription periods. Consequently, the court rejected the claim that crimes were prescribed despite suspension periods and dismissed the third ground as unfounded and specific.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 c.p.; Art. 15 c.p.: The court must apply the most favorable law to the accused, preventing the declaration of prescription even when suspension periods are correctly recognized.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTILOCCHI GIANNI nato a PARMA il 20/11/1943 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianni Battilocchi; letta la memoria depositata; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione dei reati non tiene conto del fatto che la Corte, nell'affrontare il tema, ha correttamente appicato i pricipi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della individuazione delle norme di legge più favorevoli all'imputato, che non consentono di ritenere prescritti i reati anche tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente ritenuti in sentenza (cfr.
Cass. N. 46528 del 06/10/2022 Calamita; n. 8307 del 12/01/2°24, Nunziata); che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato e aspecifico rispetto alle corrette osservazioni contenute nella sentenza impugnata a fg. 11 a proposito della infondatezza della eccezione di nullità della sentenza per la violazione del principio di immutabilità del giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il