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Ordinanza — n. 14883/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence and trial facts under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and facts, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific errors in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 648-bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint lack specificity, failing to correlate the complexity of the appealed decision with the specific errors alleged by the appellant.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal Article 581 c.p.p. re-evaluation of evidence Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 648-bis c.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Giovanni Pacifico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Giovanni Pacifico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli
Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv.
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani
279703 - 01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv.
Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano
276666 - 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACIFICO PIERO GIOVANNI nato a CATANIA il 29/06/1969 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Giovanni Pacifico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703 - 01; Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666 - 01; Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1