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Ordinanza — n. 14882/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidence admissibility and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the inadmissibility of evidence under Article 507 and the sentencing under Article 628, but the court found these arguments too generic and unrelated to the specific errors alleged by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal fails to meet procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 507, 581, 628 c.p.p.; An appeal must specify the exact errors of the lower court, and generic complaints regarding evidence admissibility or sentencing discretion without pointing to specific travisamenti are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds evidence admissibility sentencing discretion procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure atti impugnabili motivi di cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 507 c.p.p.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riad Missaoui; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inutilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod.
Art. 581 c.p.p.
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 628 c.p.
pen., nonché la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 507 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riad Missaoui; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inutilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen., nonché la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.
art. 628 cod. pen
pen., nonché la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017
Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep.
Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013
272817; Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv.
Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006
Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv.
Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019
234907 - 01; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSAOUI RIAD nato a BRESCIA il 13/04/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Riad Missaoui; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta l'inutilizzabilità delle prove acquisite ex art. 507 cod. proc. pen., nonché la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. sorretto da motivazione insufficiente non determina inutilizzabilità o invalidità delle prove acquisite, in quanto l'ordinamento processuale non ne prevede specifiche sanzioni (cfr.

Sez. 3, n. 16673 del 30/10/2017, dep. 2018, Carta, Rv. 272817; Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907 - 01; Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, El Sirri, Rv. 275585 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 3 sul primo motivo, pagg. 4 - 7 sul secondo); considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; che, nel caso in esame, la Corte d'appello ha correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente argomentando sul punto (si veda pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.