Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14879/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific grounds and double conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14879/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Viola and Vicidomini inadmissible and ordered them to pay costs. The court found the appeals lacked the specificity required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure and attempted to re-evaluate evidence rather than correct specific factual errors. Consequently, the court upheld the lower court's assessment of the evidence and rejected the request for a new trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 cod. proc. pen.; Appeals must specify decisive misrepresentations of evidence capable of dismantling the entire reasoning; otherwise, they are inadmissible when the lower court's motivation is free of justificatory defects and the case falls under double conformity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeals double conformity rule specificity of grounds evaluation of evidence Code of Criminal Procedure debito della massa bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VIOLA MASSIMO nato a MESSINA il 17/07/1970 VICIDOMINI DOMENICA nato a MESSINA il 19/08/1975 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Massimo Viola e Domenica Vicidomini; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le motivazioni offerte dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella impugnata, a proposito del ruolo di gerente della società in capo a Viola Massimo, delle dichiarazioni della persona offesa e dei riscontri al narrato, della mancanza di anticipazioni alla vittima, dell'assenza di prova documentale delle compensazioni, del dolo di entrambi gli imputati nel cancellare la società e nel creare debiti da accollare alla persona offesa); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre ai compensi in favore della parte civile che ha presentato efficace memoria, liquidati come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vicidomini Fabio, che liquida in complessivi euro 2686,00 oltre accessori di legge. Così