Cassation court dismisses appeals against criminal sentencing for lack of specific grounds and discretionary errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Carmine Staiano and Antonio De Luca inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for sentencing errors and omitted mitigating circumstances, but the court found their claims lacked the required specificity under procedural law. Furthermore, the court ruled that the appellate judge's discretion in sentencing and the waiver of appeal grounds did not constitute a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 597, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals lacking specific grounds are inadmissible, and the appellate judge has no duty to motivate the discretionary decision to apply mitigating circumstances ex officio.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STAIANO CARMINE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/01/1997 DE LUCA ANTONIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/11/1986 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Carmine Staiano e Antonio De Luca; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato dal difensore dell'imputato De Luca, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato; che, invero, la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante il trattamento sanzionatorio, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti, in quanto si tratta di punti della decisione distinti e autonomi (cfr.
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 — 01; Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696 — 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861 — 01); che, inoltre, in assenza di specifica richiesta dell'impugnante ovvero nell'ipotesi di rinuncia al relativo motivo di gravame, il giudice dell'appello non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti e, di conseguenza, non sussiste alcun vizio motivazionale sul punto; ritenuto che anche i motivi del ricorso presentato dal difensore dell'imputato Staiano, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazione in relazione alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sono manifestamente infondati; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità di merito, la graduazione della pena — sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze eventualmente riconosciute — sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, inoltre, nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo, l'uso del relativo potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di questione sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta nell'interesse del coimputato e già trattata, si rinvia a quanto precedentemente espresso sul punto;che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, sufficientemente esplicitando, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos