Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14874/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific grounds and double conformity limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Maida Carmine and Tiano Bruno inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's finding of responsibility regarding a false report of lost property, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected these claims because the grievances lacked the required specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and sought a re-examination of facts outside the scope of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments in double conformity proceedings are inadmissible if they merely prefigure a re-evaluation of evidence or facts without identifying specific and decisive distortions of the proceedings that render the entire reasoning illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
double conformity inadmissibility of appeal specificity of grounds re-evaluation of evidence distortion of proceedings falsa dichiarazione della parte contraffazione di merci inchiesta per falsità atti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAIDA CARMINE nato a CROTONE il 18/11/1987 TIANO BRUNO nato a CROTONE il 13/05/1985 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Maida Carmine e Tiano Bruno; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, infatti, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2-5 della sentenza impugnata, a proposito della decisività della falsa denuncia di smarrimento dei beni, concordata tra gli imputati, rispetto al concorso consapevole di essi nel reato di riciclaggio contestato di beni di motori marini di provenienza furtiva); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de