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Ordinanza — n. 14873/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds violating procedural code requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14873/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds of complaint. The appellant argued for violations of law and motivational defects, but the court found these reasons generic and disconnected from the lower court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds lack the required specificity, failing to provide a reasoned critique of the lower court's decision or to fit within the framework of admissible legal vices.

Parole chiave

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lack of specificity cassation appeal procedural inadmissibility reasoned critique procedural code abuso di impianti di telecomunicazioni infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTINI ROBERTO nato a NAPOLI il 22/12/1969 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Frattini; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di responsabilità, qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio, sono del tutto privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, genericamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14