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Ordinanza — n. 14870/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific legal grounds and factual references required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14870/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Frizziero Alvino and Frizziero Mariano inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The court found the arguments generic and failed to reference specific sections of the appealed judgment, violating procedural requirements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Criminal appeals must contain specific legal grounds and precise references to the contested judgment's reasoning; generic or indeterminate arguments fail to allow the reviewing court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specific grounds procedural requirements generic legal arguments Court of Cassazione diritto a un difensore rinuncia alla motivazione tacita revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRIZZIERO ALVINO nato a NAPOLI il 08/02/1983 FRIZZIERO MARIANO nato a NAPOLI il 18/12/1978 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di Frizziero Alvino e Frizziero Mariano; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla prova della responsabilità, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al contenuto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. da 11 a 18 di essa), la quale, peraltro, è conforme a quella di primo grado, sicché il dedotto vizio di travisamento delle prove avrebbe dovuto avere carattere macroscopico in caso di doppia conforme e tanto non si rileva nella statuizione impugnata, che relega al merito ogni censura difensiva inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato ed al concorso di persone; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla deve essere liquidato alla parte civile che ha depositato le sue conclusioni, tuttavia prive di un concreto apporto rispetto alla confutazione delle ragioni sostenute in ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. VA.LiA suLue, Dt ciAl2.-rc t: Così deciso,