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Ordinanza — n. 14868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Bruno Cortese inadmissible due to a failure to meet specificity requirements under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued for violations regarding proof of responsibility, excessive sentencing, and recidivism, but the court found these grounds generic and lacking precise legal citations. Consequently, the court refused to exercise its supervisory role because the arguments did not sufficiently critique the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity, failing to precisely cite the legal provisions violated and providing only generic arguments that do not allow the appellate court to identify the specific errors in the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity Article 581 Criminal Procedure inadmissible appeal generic legal arguments supervisory review failure ripetibili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 582 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE BRUNO nato a CATANZARO il 04/08/1955 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bruno Cortese; considerato che i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla prova della responsabilità, all'eccessività della pena ed alla mancata esclusione della recidiva contestata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al contenuto della motivazione della sentenza impugnata (cfr. fgg. 4 e 5 di essa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che nulla deve essere liquidato alla parte civile che ha depositato le sue conclusioni, tuttavia prive di un concreto apporto rispetto alla confutazione delle ragioni sostenute in ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14