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Ordinanza — n. 14867/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription defense under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued that the lower court failed to acquit the defendant based on the statute of limitations, but the court noted that prescription involves complex factual and legal questions not suitable for this review stage. Consequently, the appeal was rejected because the arguments did not identify specific errors in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal contesting the non-application of prescription must specifically identify the errors in the lower court's reasoning; general complaints regarding the calculation of the limitation period or the evaluation of evidence are inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations criminal procedure appeal specificity requirement inadmissible appeal prescription defense disdetta in periodo di prova durata ragionevole del procedimento istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGILANTE DIEGO nato a NAPOLI il 12/08/1972 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Diego Vigilante; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione del reato ascritto, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); che, inoltre, le doglianze difensive inerenti all'individuazione del tempus commissi delicti tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 ge