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Ordinanza — n. 14862/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding subjective criminal responsibility and evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14862/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant contested the finding of criminal responsibility under Article 648-bis, arguing a lack of proof regarding subjective intent and her role as the principal author. The court rejected these arguments as generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court, noting they merely requested a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact grounds for contesting the judgment; generic complaints regarding the sufficiency of evidence or the reconstruction of facts without pointing to specific distortions of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal responsibility subjective intent inadmissible appeal evidence sufficiency motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Concetta Noviello; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
pen., con particolare riguardo alla carenza di prova dell'elemento soggettivo e dell'individuazione dell'imputata quale autrice del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Concetta Noviello; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., con particolare riguardo alla carenza di prova dell'elemento soggettivo e dell'individuazione dell'imputata quale autrice del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIELLO CONCETTA nato a NAPOLI il 30/08/1983 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; pyv

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Concetta Noviello; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., con particolare riguardo alla carenza di prova dell'elemento soggettivo e dell'individuazione dell'imputata quale autrice del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1