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Ordinanza — n. 14861/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding substitute short-term detention penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14861/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued that substitute short-term detention penalties were not properly replaced, but the court found the arguments generic and unrelated to the lower court's explicit reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal fails to meet the threshold for review and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; the determination of conditions for applying substitute short-term detention penalties is a factual finding not subject to review on grounds of legality if adequately motivated.

Parole chiave

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lack of specificity substitute detention penalties factual finding review legality ground review inadmissible appeal short term detention Cassazione ordinanza osservanza del segreto professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio
286031 - 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGANTE SABRINA nato a MARSALA il 18/12/1979 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Sabrina Gigante; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr.

Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 - 01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14