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Sentenza — n. 14859/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment because the crime was extinguished by the remission of the private prosecution complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14859/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's judgment without remittal because the criminal offense was extinguished by the formal remission of the private prosecution complaint. The appellant successfully argued that the timely submission of the remission, which was ritualistically accepted, took precedence over any procedural defects in the original verdict. Consequently, the court declared the crime extinguished under Article 152 of the Penal Code and ordered the accused to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 cod. pen.; Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.: The timely remission of a private prosecution complaint, once ritualistically accepted, extinguishes the crime and prevails over procedural grounds for inadmissibility, mandating the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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extinction of crime remission of private prosecution annulment without remittal private prosecution complaint procedural inadmissibility condono delle spese procedurali spese di esecuzione risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 cod. pen.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
art. 152 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIRIES NICOLETA DIANA nato il 07/08/1985 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicoleta Diana Biries; letta la memoria difensiva, considerato che la ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr.

Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di rimessione - altrettanto ritualmente - accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto; rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela; osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso,