Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and violation of procedural nullity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Liu Jinrong inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for procedural nullity under Article 143 and a violation of law under Article 648, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific errors in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 143 c.p.p.; Art. 648 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds linking the alleged errors to the decision; generic complaints or those merely requesting a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU JINRONG nato il 30/04/1968 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Inrong Liu; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 1 della motivazione sulla nullità, pag. 2 della motivazione sulla responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; w
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de