Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14857/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and violation of procedural nullity rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Liu Jinrong inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for procedural nullity under Article 143 and a violation of law under Article 648, but the court found these complaints generic and unrelated to the specific errors in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 143 c.p.p.; Art. 648 c.p.p.: Appeals must contain specific grounds linking the alleged errors to the decision; generic complaints or those merely requesting a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specificity procedural nullity violation of law inadmissible appeal court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 143 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Inrong Liu; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art.
Art. 648 cod. pen.
pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod.
Art. 581 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Inrong Liu; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art.
art. 648 cod. pen
pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.
Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui
239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv.
Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong
273246 - 01; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
280992 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari
268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIU JINRONG nato il 30/04/1968 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Inrong Liu; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 143 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693 - 01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, Khadraoui, Rv. 273246 - 01; Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 1 della motivazione sulla nullità, pag. 2 della motivazione sulla responsabilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; w

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de