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Ordinanza — n. 14855/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14855/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals by Roop Singh and Rajanpreet Singh inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellants challenged the lower court's declaration of responsibility but failed to provide detailed factual or legal arguments distinct from those already presented. The court ruled that generic complaints attempting to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors do not meet the procedural standards for review.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Appeals lacking specific grounds and failing to articulate distinct errors are inadmissible as they do not serve the function of a reasoned critique of the judgment.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal Criminal Procedure Code procedural requirements reasoned critique declaration of responsibility Cassa delle ammende motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez.
Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01
253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINGH ROOP nato il 01/10/1973 SINGH RAJANPREET nato il 18/12/1992 avverso la sentenza del 29/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ft

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Roop Singh e Rajanpreet Singh; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr.

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 10); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d