Appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the appeal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Catta inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defendant had formally waived his right to appeal the first-instance judgment from the Court of Trieste. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and imposed a fine of 500 euros on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of the appeal renders the subsequent appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine to the Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTA GIUSEPPE nato a CUSANO MILANINO il 07/02/1968 avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEa o avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/04/2