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Ordinanza — n. 14754/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the appeal rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Giuseppe Catta inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The defendant had formally waived his right to appeal the first-instance judgment from the Court of Trieste. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and imposed a fine of 500 euros on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of the appeal renders the subsequent appeal inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine to the Cassa delle ammende.

Parole chiave

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formal waiver of appeal inadmissibility of appeal procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione codice di procedura penale ritual renunciation condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTA GIUSEPPE nato a CUSANO MILANINO il 07/02/1968 avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di TRIESTEa o avviso alle sarti• udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/04/2