Italian court dismisses appeal as generic and unfounded regarding final sentence quantification under immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the final sentence of eight months was improperly calculated after applying the abbreviated procedure reduction. The court rejected this claim as generic and unfounded, noting that the lower courts correctly applied the statutory minimum sentence of one year before reduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Art. 360, comma 1, lett. a, c.p.: An appeal limited to the quantification of the final sentence is inadmissible if the lower courts determined the penalty exactly at the statutory minimum and applied the reduction for the abbreviated procedure correctly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNTEAN VICTOR nato il 09/08/1986 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Brescia ha confermato il trattamento sanzionatorio nei confronti di Victor Muntean ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; letto il motivo di ricorso avente ad oggetto, esclusivamente, la motivazione in ordine alla quantificazione della pena finale determinata, all'esito della riduzione per il giudizio abbreviato, in otto mesi di reclusione; ritenuto che la censura è del tutto generica e manifestamente infondata in quanto i giudici di merito hanno determinato la pena esattamente nel minimo edittale di un anno di reclusione, operando la riduzione per il rito alternativo; alcun profilo di censura è stato sollevato con riguardo alla esclusione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, concesse in primo grado e negate, in appello, a seguito di impugnazione del Procuratore generale territoriale; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec