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Ordinanza — n. 14747/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual allegations regarding knife carrying justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a knife carrying justification, but the court found the claim generic because no immediate reason was provided at the time of the police check. Furthermore, the court rejected arguments regarding statutory exclusions and mitigating circumstances, citing the appellant's criminal history as evidence of a refractory personality.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge 110/1975; Art. 131 bis cod. pen.; The justification for carrying a knife must be stated immediately upon control and cannot be deduced a posteriori; generic appeals lacking specific factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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justified reason for carrying knife immediate verification requirement exclusion of criminal liability generic appeal inadmissibility criminal history assessment mitigating circumstances denial Cassation procedural rules porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Nainni
(Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Nainni, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNONE MARIO nato a SALEMI il 03/08/1955 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; t Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con i motivi di impugnazione il ricorrente ha eccepito vi vizi di violazione di legge e difetti motivazionali con riguardo al giustificato motivo del porto del coltello, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e alla omessa sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità; ritenuto che: il motivo riferito al giustificato motivo del porto del coltello è del tutto generico e sollecita a questa Corte una rivalutazione degli elementi di fatto già oggetto di congrua ed effettiva disamina da parte dei giudici di merito che hanno motivatamente spiegato la non configurabilità, nel caso di specie, del giustificato motivo nell'accezione che tale causa di esclusione della punibilità assume nel senso fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte; in particolare, è stata segnalata la mancata allegazione di una causa di giustificazione al momento del controllo delle Forze dell'Ordine di tal ché qualsiasi postuma indicazione di una ragione di legittimo porto del coltello si appalesa irrilevante, alla luce dell'orientamento per cui «il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti. (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Nainni, Rv. 276187 - 01); generica e fattuale è, altresì, la censura per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. poiché, sul punto, i giudici di merito hanno valorizzato le caratteristiche del coltello, i precedenti penali dell'imputato e l'idoneità della condotta a mettere in pericolo la pubblica sicurezza; priva di pregio è la residua censura, afferente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Mannone, i cui numerosi precedenti evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; per le medesime ragioni va ritenuta generica anche la censura relativa alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria o nei lavori di pubblica utilità; si tratta, infatti, di profilo rispetto al quale i giudici di merito si sono congruamente soffermati; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d