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Ordinanza — n. 14746/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14746/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SILVIO nato a PALERMO il 25/12/1989 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo di ricorso Silvio La Rocca censura il rigetto del reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta liberazione anticipata relativa ai periodi 30 aprile 2022 - 30 ottobre 2022 e 30 aprile 2023 - 30 ottobre 2023, evidenziando vizi della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che: il motivo riferito alla impropria valorizzazione della sanzione disciplinare inflitta al condannato con provvedimento del 21 settembre 2022 (erroneamente indicato nell'ordinanza impugnata come 2023) è manifestamente infondato e generico atteso che, in termini del tutto congrui, il Tribunale di sorveglianza ha valutato l'infrazione disciplinare, di per sé, quale elemento indicativo della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; priva di rilievo, inoltre, la circostanza che, alla infrazione sia seguita l'applicazione di una sanzione disciplinare non estremamente grave, in quanto «in tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 - 01); generiche si rivelano, altresì, le censure relative al rinvenimento del telefono cellulare nella disponibilità del condannato che, pacificamente, all'epoca aveva anche il divieto di comunicare con terzi in ragione del fatto che non risulta siano state prospettate, nella fase di merito, congrue circostanze idonee a dimostrare la liceità della detenzione dell'apparecchio rispetto al quale, neppure in questa sede, è stata dedotta l'acquisizione di apposita autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14746/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo di ricorso Silvio La Rocca censura il rigetto del reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta liberazione anticipata relativa ai periodi 30 aprile 2022 - 30 ottobre 2022 e 30 aprile 2023 - 30 ottobre 2023, evidenziando vizi della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che: il motivo riferito alla impropria valorizzazione della sanzione disciplinare inflitta al condannato con provvedimento del 21 settembre 2022 (erroneamente indicato nell'ordinanza impugnata come 2023) è manifestamente infondato e generico atteso che, in termini del tutto congrui, il Tribunale di sorveglianza ha valutato l'infrazione disciplinare, di per sé, quale elemento indicativo della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; priva di rilievo, inoltre, la circostanza che, alla infrazione sia seguita l'applicazione di una sanzione disciplinare non estremamente grave, in quanto «in tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 - 01); generiche si rivelano, altresì, le censure relative al rinvenimento del telefono cellulare nella disponibilità del condannato che, pacificamente, all'epoca aveva anche il divieto di comunicare con terzi in ragione del fatto che non risulta siano state prospettate, nella fase di merito, congrue circostanze idonee a dimostrare la liceità della detenzione dell'apparecchio rispetto al quale, neppure in questa sede, è stata dedotta l'acquisizione di apposita autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale messa in libertà provvisoria semilibertà riduzione della pena prescrizione della pena liberazione di detenuti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROCCA SILVIO nato a PALERMO il 25/12/1989 avverso l'ordinanza del 04/12/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con l'unico motivo di ricorso Silvio La Rocca censura il rigetto del reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta liberazione anticipata relativa ai periodi 30 aprile 2022 - 30 ottobre 2022 e 30 aprile 2023 - 30 ottobre 2023, evidenziando vizi della motivazione del provvedimento impugnato; ritenuto che: il motivo riferito alla impropria valorizzazione della sanzione disciplinare inflitta al condannato con provvedimento del 21 settembre 2022 (erroneamente indicato nell'ordinanza impugnata come 2023) è manifestamente infondato e generico atteso che, in termini del tutto congrui, il Tribunale di sorveglianza ha valutato l'infrazione disciplinare, di per sé, quale elemento indicativo della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione; priva di rilievo, inoltre, la circostanza che, alla infrazione sia seguita l'applicazione di una sanzione disciplinare non estremamente grave, in quanto «in tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenere conto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o non sia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico della mancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del 08/10/2020, dep. 2021, Piccininni, Rv. 280985 - 01); generiche si rivelano, altresì, le censure relative al rinvenimento del telefono cellulare nella disponibilità del condannato che, pacificamente, all'epoca aveva anche il divieto di comunicare con terzi in ragione del fatto che non risulta siano state prospettate, nella fase di merito, congrue circostanze idonee a dimostrare la liceità della detenzione dell'apparecchio rispetto al quale, neppure in questa sede, è stata dedotta l'acquisizione di apposita autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle