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Ordinanza — n. 14740/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14740/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14740/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO MICHELE nato a NAPOLI il 26/11/1962 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rideterminato la pena nei confronti di Michele Desiderio per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; letto il ricorso con il quale il ricorrente deduce, primo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., e, secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 4, legge n. 110 del 1975; ritenuto che le censure mosse siano del tutto generiche, poiché la Corte di appello ha fornito un'ampia motivazione sulle ragioni che escludevano l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, così come il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, rilevando dei profili di notevole gravità connessi all'intimidazione posta in essere mediante l'utilizzo del coltello, alla personalità dell'imputato e alla non occasionalità della violazione, considerato anche un precedente penale per il quale aveva già beneficiato, senza esito positivo, di opportunità di reinserimento sociale, conseguendone che le doglianze difensive si limitano a una mera richiesta di rivalutazione rispetto a un accertamento già svolto in modo puntuale e adeguato in sede di merito, rendendo inammissibili le relative deduzioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 14740/2025 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione infrazione alla legge sulle armi impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione importanza del successo d'integrazione reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
110 del 1975; letto il ricorso con il quale il ricorrente deduce, primo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DESIDERIO MICHELE nato a NAPOLI il 26/11/1962 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rideterminato la pena nei confronti di Michele Desiderio per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975; letto il ricorso con il quale il ricorrente deduce, primo motivo, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., e, secondo motivo, vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'art. 4, legge n. 110 del 1975; ritenuto che le censure mosse siano del tutto generiche, poiché la Corte di appello ha fornito un'ampia motivazione sulle ragioni che escludevano l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, così come il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, rilevando dei profili di notevole gravità connessi all'intimidazione posta in essere mediante l'utilizzo del coltello, alla personalità dell'imputato e alla non occasionalità della violazione, considerato anche un precedente penale per il quale aveva già beneficiato, senza esito positivo, di opportunità di reinserimento sociale, conseguendone che le doglianze difensive si limitano a una mera richiesta di rivalutazione rispetto a un accertamento già svolto in modo puntuale e adeguato in sede di merito, rendendo inammissibili le relative deduzioni; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.