Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic claims lacking specific mail details or concrete prejudice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to specify which letters were involved or demonstrate concrete prejudice. The appellant argued violations regarding the censorship of PC-written correspondence under special detention rules, but the court found the claims too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 666, comma 2 c.p.p.; Art. 41 bis ord. pen.: Appeals regarding the censorship of correspondence under special detention rules are inadmissible if they lack specificity regarding the letters concerned and fail to demonstrate concrete prejudice to the detainee's rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 28/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato il Magistrato di sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto da Alessio Attanasio, detenuto in regime speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., in relazione al provvedimento di trattenimento delle missive redatte mediante l'uso del PC; con il ricorso sono state eccepite plurime violazioni di legge con riguardo agli artt. 15 Cost., 666 cod. proc. pen., 18 ter e 35 bis ord. pen.; ritenuto che: il ricorso, così come il reclamo originario, è affetto da una prima ragione di inammissibilità stante la sua genericità, non essendo stato precisato se la richiesta riguardava una (o più) specifiche missive, ovvero aveva ad oggetto la richiesta emissione di un provvedimento di principio; non è stato chiarito se le missive siano state inoltrate e se vi sia stato un concreto pregiudizio alle prerogative del detenuto e, dunque, se sussiste un effettivo interesse al ricorso; la circostanza che la missiva sia redatta con l'ausilio del PC non comporta l'insorgenza di diritti specifici tali da precludere l'applicazione dell'art. 41 bis, comma 2 quater, lett. e), ord. pen. a mente del quale la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti comprende la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; va dunque ribadito l'orientamento espresso da questa Corte sul punto (Sez. 1, n. 47267 del 22/11/2024, Attanasio, n.m.); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm