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Ordinanza — n. 14737/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not registered on the special barroll for Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14737/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer submitting it was not registered on the special barroll required for this court. Although the lower court had converted the original appeal into a cassation petition, the Court ruled that this procedural conversion does not cure the fundamental defect of the lawyer's lack of qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the client was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: The conversion of an appeal into a cassation petition does not cure the inadmissibility arising from the lack of registration on the special barroll for the Court of Cassation by the submitting lawyer.

Parole chiave

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special barroll requirement cassation appeal inadmissibility unqualified lawyer filing procedural conversion limits court costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a contestare licenza autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod.
art. 613 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPA NELLA nato a PAOLA il 14/07/1955 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA\) I; I .• e. udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; * Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso, così qualificato dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, risulta presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; in proposito, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835); ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente, non essendo possibile ipotizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con procedimento ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am