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Ordinanza — n. 14730/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14730/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14730/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBINE MARIAN ION nato il 04/03/1979 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato, pronunciato in sede di rinvio della Corte di cassazione, la Corte di appello di Torino, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; con il ricorso viene contestata la motivazione della sentenza della Corte di appello in relazione alla circostanza aggravante delle persone riunite; ritenuto che: sul punto la censura non pone questioni nuove e ulteriori a quelle già oggetto di congrua disamina da parte della Corte di appello che ha, in termini coerenti con la giurisprudenza costante di questa Corte, ritenuto la configurabilità dell'aggravante; sul punto ha operato una ricostruzione in fatto attenta alle emergenze istruttorie dalle quali ha desunto la simultanea presenza dell'imputato e del correo Donato in maniera tale da avere determinato nella persona offesa la precisa convinzione della maggiore serietà della minaccia in quanto proveniente da più autori; a tale proposito, ha richiamato anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 e la circostanza che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa; la motivazione è esente dalle generiche censure sollevate in ricorso che si limitano a reiterare argomenti in fatto già motivatamente smentiti e, sostanzialmente, trascurati dal ricorrente; l'affermazione riferita all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che appare preferibile (Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023, Pg, Rv. 284773 - 02) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14730/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; con il ricorso viene contestata la motivazione della sentenza della Corte di appello in relazione alla circostanza aggravante delle persone riunite; ritenuto che: sul punto la censura non pone questioni nuove e ulteriori a quelle già oggetto di congrua disamina da parte della Corte di appello che ha, in termini coerenti con la giurisprudenza costante di questa Corte, ritenuto la configurabilità dell'aggravante; sul punto ha operato una ricostruzione in fatto attenta alle emergenze istruttorie dalle quali ha desunto la simultanea presenza dell'imputato e del correo Donato in maniera tale da avere determinato nella persona offesa la precisa convinzione della maggiore serietà della minaccia in quanto proveniente da più autori; a tale proposito, ha richiamato anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 e la circostanza che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa; la motivazione è esente dalle generiche censure sollevate in ricorso che si limitano a reiterare argomenti in fatto già motivatamente smentiti e, sostanzialmente, trascurati dal ricorrente; l'affermazione riferita all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che appare preferibile (Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023, Pg, Rv. 284773 - 02) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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aggravamento della pena rapina qualificata partecipazione al reato altri capi d'accusa gravi addebiti penali traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBINE MARIAN ION nato il 04/03/1979 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: con il provvedimento impugnato, pronunciato in sede di rinvio della Corte di cassazione, la Corte di appello di Torino, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; con il ricorso viene contestata la motivazione della sentenza della Corte di appello in relazione alla circostanza aggravante delle persone riunite; ritenuto che: sul punto la censura non pone questioni nuove e ulteriori a quelle già oggetto di congrua disamina da parte della Corte di appello che ha, in termini coerenti con la giurisprudenza costante di questa Corte, ritenuto la configurabilità dell'aggravante; sul punto ha operato una ricostruzione in fatto attenta alle emergenze istruttorie dalle quali ha desunto la simultanea presenza dell'imputato e del correo Donato in maniera tale da avere determinato nella persona offesa la precisa convinzione della maggiore serietà della minaccia in quanto proveniente da più autori; a tale proposito, ha richiamato anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 e la circostanza che nel reato di estorsione commesso nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso, la simultanea presenza di non meno di due persone, necessaria a configurare la circostanza aggravante delle più persone riunite, deve essere individuata in relazione ai plurimi momenti in cui viene effettuata la richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la persona offesa; la motivazione è esente dalle generiche censure sollevate in ricorso che si limitano a reiterare argomenti in fatto già motivatamente smentiti e, sostanzialmente, trascurati dal ricorrente; l'affermazione riferita all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 152 del 1991 appare conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte che appare preferibile (Sez. 5, n. 22614 del 16/02/2023, Pg, Rv. 284773 - 02) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend