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Ordinanza — n. 14729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in lower court's witness assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sandro Lafleur inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Lafleur argued that the lower courts illogically assessed the testimony of witness Dedja, claiming a substantial re-evaluation was necessary. The court rejected this, noting that the lower courts provided reasoned explanations for the witness's language barriers, inconsistencies, and memory uncertainties without evident logical flaws.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: The cassation judge cannot re-evaluate factual elements or substitute their own logic for the lower court's unless the reasoning is manifestly illogical, contradictory, or incompatible with other process acts.

Parole chiave

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manifest illogicality cassation review witness credibility procedural inadmissibility factual re-evaluation motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv.
Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR SANDRO nato a CIRIE' il 18/01/1980 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato quella emessa dal Tribunale della stessa città in data 14 dicembre 2018 nei confronti di Sandro Lafleur; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo per motivazione illogica sotto il profilo del travisamento della prova; rilevato che: «il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico» (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006; Casula, Rv. 233708); deve essere ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 con la quale è stato enunciato il principio per cui «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»;ritenuto che, nel caso di specie, l'unica censura è volta a sollecitare a questa Corte di legittimità una sostanziale rilettura delle dichiarazioni del teste Dedja oggetto di completa e non manifestamente illogica disamina da parte dei giudici di merito; in particolare, la Corte di appello di Torino si è ampiamente soffermata su aspetti di fatto quali la scarsa conoscenza della lingua italiana, le discrasie con le dichiarazioni predibattimentali del medesimo teste, l'oggettiva inverosimiglianza di alcuni passaggi rievocativi e le incertezze mnemoniche fornendo, per ognuno di tali aspetti (alcuni dei quali rievocati nel ricorso per cassazione), una spiegazione priva di evidenti criticità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della