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Ordinanza — n. 14722/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14722/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFIERI LEONARDO nato a ANDRIA il 19/07/1972 BERNOCCO SAVINA nato a ANDRIA il 13/09/1976 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Cafieri Leonardo e Bernocco Savina avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la ricostruzione del fatto storico, è inammissibile, in quanto i ricorrenti ripropongono le medesime questioni già correttamente esaminate dai giudici di merito, sollecitando nuovamente una prospettazione alternativa rispetto all'accadimento dei fatti così come accertato con motivazione immune da censure; rilevato che il secondo motivo, relativo all'entità della pena, è generico, avendo la Corte di appello motivato in ordine al fatto che la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, risultava ampiamente adeguata rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14722/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFIERI LEONARDO nato a ANDRIA il 19/07/1972 BERNOCCO SAVINA nato a ANDRIA il 13/09/1976 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Cafieri Leonardo e Bernocco Savina avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la ricostruzione del fatto storico, è inammissibile, in quanto i ricorrenti ripropongono le medesime questioni già correttamente esaminate dai giudici di merito, sollecitando nuovamente una prospettazione alternativa rispetto all'accadimento dei fatti così come accertato con motivazione immune da censure; rilevato che il secondo motivo, relativo all'entità della pena, è generico, avendo la Corte di appello motivato in ordine al fatto che la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, risultava ampiamente adeguata rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione censura dell'apprezzamento delle prove censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali mancata prova di parzialità carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAFIERI LEONARDO nato a ANDRIA il 19/07/1972 BERNOCCO SAVINA nato a ANDRIA il 13/09/1976 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di Cafieri Leonardo e Bernocco Savina avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la ricostruzione del fatto storico, è inammissibile, in quanto i ricorrenti ripropongono le medesime questioni già correttamente esaminate dai giudici di merito, sollecitando nuovamente una prospettazione alternativa rispetto all'accadimento dei fatti così come accertato con motivazione immune da censure; rilevato che il secondo motivo, relativo all'entità della pena, è generico, avendo la Corte di appello motivato in ordine al fatto che la pena, determinata in misura prossima al minimo edittale, risultava ampiamente adeguata rispetto alla gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e