Italian Supreme Court dismisses appeal as first ground repeats lower court reasoning and second ground was not properly devolved.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Roberto Scalzo inadmissible. The first ground was rejected because it merely repeated the reasoning already established in the Court of Appeal's judgment regarding the subjective element of the crime. The second ground concerning the sanction was dismissed because it had not been explicitly devolved to the appellate judge, and the lower court's decision implicitly addressed the issue adequately. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already decided by the lower court without new elements, or if the subject matter was not properly devolved to the appellate instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO ROBERTO nato a CERIGNOLA il 09/09/1975 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Scalzo Roberto avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è inammissibile, in quanto ripropone la questione concernente l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di evasione, non confrontandosi con le corrette considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto tale aspetto non era stato espressamente devoluto al giudice di appello e, in ogni caso, anche in ordine a tale aspetto la sentenza implicitamente fornisce adeguate argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 20 5 Il Consigliere est sore Il P esidente