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Ordinanza — n. 14716/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic challenge to expulsion security measure lacks specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Alsagir Wahib inadmissible. The appellant criticized the lower court's general assessment of the prerequisites for the expulsion security measure without providing specific legal arguments. The court ruled that the Court of Appeal had sufficiently identified the legitimate grounds for the measure, rendering the generic criticism insufficient for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A generic challenge to the factual and legal prerequisites of a security measure for expulsion is inadmissible if the appellate court has adequately indicated the justifying grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal security measure expulsion generic criticism Corte di Cassazione procedural admissibility espulsione di familiari espulsione nonostante gravi patologie inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALSAGIR WAHIB nato il 07/06/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Alsagir Wahib avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto censura genericamente i presupposti per disporre la misura di sicurezza dell'espulsione, in ordine alla quale la Corte di appello ha adeguatamente indicato i presupposti legittimanti la misura; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2