Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMILIANO GIUSEPPE JUNIOR nato a NAPOLI il 23/06/2003 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv so alle parti; udita I relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Massimiliano Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza resa all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMILIANO GIUSEPPE JUNIOR nato a NAPOLI il 23/06/2003 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv so alle parti; udita I relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Massimiliano Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza resa all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il