Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMILIANO GIUSEPPE JUNIOR nato a NAPOLI il 23/06/2003 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv so alle parti; udita I relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Massimiliano Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza resa all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 14715/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione remissione della pena impugnazione di decisioni amministrative risoluzione delle controversie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MASSIMILIANO GIUSEPPE JUNIOR nato a NAPOLI il 23/06/2003 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv so alle parti; udita I relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Massimiliano Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza resa all'esito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per ragioni non consentite; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere este ore Il