Court dismisses appeal claiming evasion exemption for short detention home departures under specific article.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant was subject to a different type of home detention than the one benefiting from the constitutional ruling. While the defense argued that a thirty-minute departure should be exempt from the crime of evasion, the court found the appellant fell under a provision where the general rule applies. Consequently, the court rejected the claim that short departures are non-punishable and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1, lettera a) ord. pen.; Art. 47-ter, comma 1-bis ord. pen.; Art. 47-ter, comma 8 ord. pen.; The court holds that the constitutional extension of leniency for short departures applies only to specific home detention regimes, not to those governed by the general rule where duration is irrelevant to exemption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO ROSA nato a NAPOLI il 13/07/1961 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Caiazzo Rosa avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo di ricorso, la difesa prospetta l'applicabilità al caso di specie della previsione che limita la configurabilità del reato di evasione ai soli casi di allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare che superi le dodici ore.
La difesa, infatti, richiamando la sentenza n. 47/2018 della Corte costituzionale, che ha esteso il più favorevole regime di punibilità per evasione previsto per la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-sexies ord. pen. anche alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47- ter, comma 1, lettera a) ord. pen., ritiene che al caso di specie si applichi tale normativa, essendosi la ricorrente allontanata dal domicilio per soli 30 minuti; rilevato che dalla ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare n. 816/2018 del Tribunale di sorveglianza di Napoli emerge che la ricorrente non si trovava in stato di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, primo comma, lettera a) - che è l'unico caso in cui, in virtù dell'interpolazione del giudice costituzionale, l'evasione è inconfigurabile se l'allontanamento non si protrae per più di dodici ore - ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1- bis, ord. pen., ipotesi, questa, in relazione alla quale è pienamente applicabile la regola generale di cui all'art. 47-ter, comma ottavo, ord. pen., che, richiamando in toto l'art. 385 cod. pen., non riconosce alcuna rilevanza, nel senso dell'esclusione della punibilità, alla durata dell'allontanamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec