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Ordinanza — n. 14711/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14711/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA SALVATORE RICCARDO nato a PALERMO il 01/02/1992 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ventimiglia Salvatore Riccardo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità e alla gravità della condotta, elementi entrambi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto; ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, è generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 14711/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA SALVATORE RICCARDO nato a PALERMO il 01/02/1992 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ventimiglia Salvatore Riccardo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità e alla gravità della condotta, elementi entrambi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto; ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, è generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravità della pena pena sproporzionata pena pecuniaria sospesa riesame dell'entità pena caso di rigore modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTIMIGLIA SALVATORE RICCARDO nato a PALERMO il 01/02/1992 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Ventimiglia Salvatore Riccardo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla non occasionalità e alla gravità della condotta, elementi entrambi ostativi al riconoscimento della tenuità del fatto; ritenuto che il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, è generico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere est ore I residente