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Ordinanza — n. 14710/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating answered issues and lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Corleone Gioacchino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding an exemption under Article 384 of the Penal Code and the recognition of generic defenses. The court rejected the appeal because the first ground merely repeated a previously answered legal question without new arguments, while the second ground was deemed aspecific due to adequate prior reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 384 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it repeats a question already answered by the lower court without new grounds or if the grounds are aspecific because the lower court adequately addressed the opposing arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of issue aspecific grounds Article 384 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende Corte di Cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 384 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 384 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLEONE GIOACCHINO nato a PALERMO il 20/01/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Corleone Gioacchino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si ripropone la questione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. alla quale la Corte di appello ha già dato corretta risposta, senza che si indichino motivi idonei a censurare tale decisione; ritenuto che il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, è aspecifico, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, individuando i fattori ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 mar