Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating answered issues and lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Corleone Gioacchino inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding an exemption under Article 384 of the Penal Code and the recognition of generic defenses. The court rejected the appeal because the first ground merely repeated a previously answered legal question without new arguments, while the second ground was deemed aspecific due to adequate prior reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it repeats a question already answered by the lower court without new grounds or if the grounds are aspecific because the lower court adequately addressed the opposing arguments.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORLEONE GIOACCHINO nato a PALERMO il 20/01/1984 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Corleone Gioacchino avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si ripropone la questione dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. alla quale la Corte di appello ha già dato corretta risposta, senza che si indichino motivi idonei a censurare tale decisione; ritenuto che il secondo motivo, relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, è aspecifico, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente sul tema, individuando i fattori ostativi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 mar