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Ordinanza — n. 14709/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as facts already resolved by lower court regarding evasion conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14709/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Teresa Altieri inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court determined that the factual issues regarding the defendant's evasion conduct were already comprehensively resolved in the appealed judgment from the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court found no merit in re-examining the circumstances intended to mitigate the defendant's behavior.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the facts of a criminal appeal have been fully resolved by the lower court's judgment, the appeal is inadmissible as it raises no new questions of fact or law.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility facts already resolved evasion conduct mitigation procedural costs award Court of Cassazione aiuto all'evasione di detenuti allontanamento nonostante motivi di salute omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI TERESA nato a PALERMO il 05/03/1991 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Atieri Teresa avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile, ponendo questioni di fatto già ampiamente risolte con la sentenza impugnata, dovendosi ritenere che, correttamente, è stata esclusa la sussistenza di circostanze idonee a scriminare la condotta di evasione realizzata dall'imputata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo