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Ordinanza — n. 14707/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of manifest illogicality in lower court's sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14707/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ionut Razvan Sucav inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the exclusion of minor offense status and the application of a precautionary measure, but the court found his arguments generic. The court ruled that the lower court's reasoning regarding the non-occasional nature of the conduct and its offensiveness was not manifestly illogical or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate manifest illogicality or contradiction in the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifest illogicality precautionary measure minor offense exclusion procedural costs Cassazione ordinanza affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUVAC IONUT RAZVAN nato a PODU( ROMANIA) il 17/12/1999 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Sucav Ionut Razvan avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo è generico, deducendosi l'inconsapevolezza dell'imputato degli obblighi derivanti dalla misura cautelare in atto, in tal modo richiedendosi una non consentita valutazione nel merito, senza evidenziare manifeste illogicità o contraddittorietà nella sentenza impugnata; rilevato che analoghe considerazioni valgono in relazione all'esclusione della tenuità del fatto, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla non occasionalità della condotta e alla apprezzabile offensività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il re •den