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Ordinanza — n. 14706/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for failing to address recidivism and occasionality arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14706/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Raccuglia's appeal inadmissible without examining the merits. The appellant failed to respond to the lower court's specific arguments regarding the occasional nature of his conduct and the lack of recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and Raccuglia was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant omits to confront the specific arguments used by the lower court to exclude recidivism or establish the occasional nature of the conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism exclusion occasional conduct procedural default Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACCUGLIA FILIPPO nato a PALERMO il 22/04/1998 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Raccuglia Filippo avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con le puntuali argomentazioni impiegate per escludere l'occasionalità della condotta (in relazione all'invocata tenuità del fatto), nonché la sussistenza dei presupposti per riconoscere la recidiva ed escludere il giudizio di equivalenza, implicitamente dedotte dal curriculum criminale del ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere ensore Il P en